I buoni postali fruttiferi non sono più riscuotibili quando sono trascorsi 10 anni dalla data di massima fruttuosità.
Detta così sembra semplice :
- i buoni ordinari , quelli cioè che producono interessi fino al trentesimo anno dall’emissione, non sono più riscuotibili trascorsi dieci anni dalla scadenza dei trent’anni (data cioè di massima fruttuosita);
- i buoni a termine, non sono più riscuotibili trascorsi 10 anni dal termine massimo indicato dal “ termine” di fruttuosità.
Tuttavia nei buoni non sempre è chiaro il “termine” di fruttuosità come ad es. quando:
1) sul titolo NON è indicata una data di scadenza,
2) sul titolo non c’è indicazione che si tratta di buoni a termine,
3) sul titolo esistono correzioni a penna non “legittime” cioè senza l’esistenza del timbri dell’Ufficio postale
In tal caso sussiste una buona possibilità di ottenere il pagamento dell’importo dovuto .
Per ottenere il rimborso di un buono postale a termine prescritto per il quale ricorre una delle situazioni di cui ai punti da 1 a 3 sarà necessario inviare un reclamo a Poste e poi, dopo 60 giorni, in caso di riscontro negativo , ricorrere all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario ( il quale ha già affrontato molte problematiche simili spesso risolvendo i contenziosi in favore dei consumatori) oppure ricorrere alla Giustizia ordinaria ( Giudice di Pace o Tribunale a seconda dell’importo) .