Molteplici sono le questioni relative alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi : per i “vecchi” buoni, la problematica relativa alla individuazione delle norme che li disciplinano; per i buoni di più recente emissione e non “ dematerializzati ,la problematica relativa alla valutazione della sussistenza della violazione, da parte di Poste, del principio di correttezza e buona fede e del principio del ragionevole affidamento, con la conseguenza della fondatezza della pretesa dei risparmiatori ad ottenere il rimborso anche di titoli asseritamente prescritti ed, infine, l’individuazione del momento della decorrenza della prescrizione .
Insomma, ancora una volta è in discussione il diritto alla tutela del risparmio, diritto fondamentale costituzionalmente garantito.
Una recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese del maggio 2020 ha ritenuto fondate le pretese degli intestatari di buoni che Poste asseriva prescritti stante la mancanza di “indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, com’è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori al momento della sottoscrizione, alcun foglio informativo”.
In conclusione, dunque, in alcuni casi, deve ritenersi meritevole di tutela l’affidamento, riposto dal risparmiatore, sulle condizioni riportate sul titolo (ABF Milano n. 25255/2018; ABF Milano n. 7502/2016; ABF Milano n. 433/2016; ABF Milano n. 7928/2016; ABF Roma n. 3517/2016; ABF Roma n. 2659/2016; Tribunale di Roma n. 13469/2017; Cass. Civ. S.U. 13979/2007).